Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: non applicabilità dell’aliquota ridotta

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla spettanza dell’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che passa dal regime ordinario a quello forfettario (Agenzia delle entrate, risposta 22 novembre 2024, n. 226).

In merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014, il successivo comma 65 prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota sia stabilita nella misura del 5%, a condizione che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Spiega l’Agenzia che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

 

Nel caso di specie, la contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività. Al riguardo l’Agenzia ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, la contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività. 

CCNL Gas: presentata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

All’interno della piattaforma sono state indicate le novità economiche e normative da implementare

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cgil e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale del CCNL Gas/Acqua per il triennio 2025-2027. Nel corso dell’incontro, è stata fatta una panoramica sulla situazione del settore gas e acqua in Italia e le Sigle ne hanno approfittato per ribadire che bisogna proseguire nel solco tracciato dai precedenti rinnovi, portando avanti il discorso della doppia articolazione contrattuale: contratto nazionale e integrativo aziendale. Tra le novità si segnala il miglioramento e la modifica dell’attuale sistema classificatorio. Dal punto di vista della riformulazione dell’orario di lavoro, occorre ammortizzare a 38 ore settimanali e recuperare quel differenziale introdotto nel 2002. È necessario rivedere gli istituti della trasferta e dei trasferimenti; introdurre modifiche anche in tema di salute, sicurezza e ambiente.
Per quel che concerne la reperibilità, vanno inserite le giornate di riposo aggiuntivo retribuito al superamento della suddetta soglia mediante verifiche trimestrali. Inoltre, va aumentata l’indennità per le prestazioni svolte da remoto e vanno concessi riposi compensativi per le attività svolte e per quelle tra le zero e le sei ore. Riconoscimento anche dell’indennità di turno per le prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale che coincidono con un giorno festivo superando lo scambio di lettere avvenuto il 22 maggio 2017. Per quanto concerne la tematica relativa all’occupazione e al mercato del lavoro, deve essere data priorità all’assunzione, in particolar modo a quella giovanile. Inoltre, i livelli occupazionali devono essere incrementati in ragione dello sviluppo delle attività, della modifica e dell’implementazione dei modelli organizzativi. La formazione deve essere continua e mirata, con particolare attenzione ai dipendenti che rientrano dai periodi di congedo parentale oltre per il lavoro di cura per i familiari. 
All’interno della piattaforma si conferma la durata triennale della vigenza contrattuale e la sua decorrenza che ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Avviato il percorso assembleare che terminerà il 15 gennaio con la definizione della piattaforma rivendicativa del rinnovo. 

SIISL, per i disoccupati c’è l’iscrizione d’ufficio

Dal 24 novembre la presentazione di domanda di NASpI e DIS-COLL porterà di conseguenza l’adesione alla piattaforma informatica (D.M. 21 novembre 2024 n. 174).

Pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. 21 novembre n. 174/2024 che ha fissato al 24 novembre 2024 la data da cui la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all’iscrizione d’ufficio alla piattaforma SIISL, con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell’indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

In sostanza il provvedimento attua gli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).

Inoltre, dal 18 dicembre 2024, la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestita dall’INPS, sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

Il D.M. n. 174/2024 indica anche le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

Il decreto ministeriale in questione è stato trasmesso alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio per i controlli di competenza.

 

CIPL Agricoltura Operai Avellino: rinnovato il contratto fino al 2027

Previsto un incremento del 6% per compensare l’inflazione

Il 7 novembre 2024, presso la sede di Confagricoltura Avellino, si sono incontrate le Organizzazioni datoriali, Confagricoltura Avellino, Federazione Provinciale Coldiretti Avellino, Confederazione Italiana Agricoltori e le Organizzazioni Sindacali, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil per definire il rinnovo del contratto applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Avellino, con decorrenza 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027. 
A partire dal 1° gennaio 2025, per consentire all’Ente Bilaterale, EBAT Avellino, di assicurare ed erogare le prestazioni ed i trattamenti assistenziali previsti, nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stato stabilito un aumento di 0,20 euro a carico dei datori di lavoro e dei concedenti piccoli coloni e compartecipanti familiari per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi Inps. Con separato accordo le Parti costituenti stabiliranno la quota da destinare alle prestazioni sanitarie integrative ai trattamenti di legge previste dall’art. 3 lettera a) dello statuto dell’EBAT Avellino, e la quota da destinare alle singole altre attività previste. 
Dal punto di vista retributivo, con decorrenza 1° ottobre 2024, i salari contrattuali vigenti alla data del 31 dicembre 2023 per ciascun livello professionale sono incrementati del 6%, con aumenti graduali che compensano l’inflazione e assicurano un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori del comparto.

CCNL Telecomunicazioni: aggiornamento trattativa per il rinnovo contrattuale

Calendarizzati incontri per il 10 e il 18 dicembre per avviarsi al rinnovo in tempi brevi 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno comunicato l’esito della riunione tenutasi con Asstel al fine di proseguire il negoziato per il rinnovo contrattuale del CCNL Telecomunicazioni. Dal punto di vista economico, sono ormai maturi i tempi per implementare miglioramenti economici, alla luce degli aumenti inflattivi. Tra le altre novità messe in atto, in ambito Crm/Bpo è prevista, per le lavoratrici ed i lavoratori che operano nelle aziende di call center in outsourcing, la possibilità di inserire un sistema di flessibilità per la gestione dei picchi di traffico, legato al consolidamento del lavoro da remoto. 
Per quanto concerne la flessibilità tempestiva, è stato chiesto dai sindacati di aumentare la percentuale di pagamento delle giornate in cui i dipendenti operano in regime di flessibilità tempestiva. Nessun punto di contatto ancora tra la parte datoriale e le OO.SS. sul tema della malattia. Infatti, Asstel vorrebbe ridurre gradualmente il pagamento della malattia, fino all’azzeramento del riconoscimento economico per i primi 3 giorni; mentre, le Sigle sono per rivedere il sistema di pagamento per i primi 3 giorni. 
Le Parti hanno calendarizzato degli incontri per il 10 e il 18 dicembre, per fare il punto sulla situazione e avviarsi al rinnovo in tempi brevi. 

 

 Misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” rifinanziata dalla Legge Made in Italy 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato che sono ancora disponibili i 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge n. 206/2023 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 novembre 2024).

L’articolo  5 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” ha disposto un rifinanziamento della misura per 15 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

 

L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

 

Le iniziative ammesse devono riguardare:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;

  • commercio di beni e servizi;

    turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

 

Le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

 

CCNL Sanità: la trattativa continua

Le proposte dell’Aran sono incrementi sulle indennità di specificità infermieristica e di di tutela del malato

Lo scorso 21 novembre si è svolto un nuovo incontro di trattativa sul rinnovo CCNL 22/24 del Comparto sanità pubblica. L’Aran propone, dal 1° gennaio 2024,  un incremento di 5,22 euro mensili lordi per l’indennità di specificità infermieristica e di 2,95 euro per quella di tutela del malato da riparametrare per aree professionali; mentre dal 1° gennaio 2025 l’incremento sarebbe, rispettivamente, di 12,28 euro mensili lordi e di 9,34 euro, sempre mensili lordi.
Tra le proposte di Aran c’è quella di prevedere la non cumulabilità tra l’indennità di pronto soccorso e quella per particolari condizioni di lavoro ex art.107. 
In tema di welfare aziendale, l’Aran propone un vincolo percentuale da destinare al welfare in contrattazione integrativa aziendale. I sindacati, invece, hanno chiesto di prolungare fino al 31 dicembre 2026 la possibilità delle progressioni tra le aree e di rivisionare la riscrittura sulla pausa obbligatoria di 10 minuti per turni superiori a 6 ore in continuità assistenziale, in quanto ritenuta peggiorativa dell’attuale formulazione contrattuale in tema di diritto alla fruizione della mensa.
A tal proposito, i sindacati ritengono sussistenti le ragioni dello sciopero generale per il prossimo venerdì 29 novembre, volto a richiedere l’aumento dei salari e valorizzare la valorizzazione dei professionisti della sanità.

CIRL Sistemazione Idraulico Forestale Veneto: rinnovato il contratto per i dipendenti del settore

Previsto un incremento del salario integrativo regionale di 40,00 euro 

La scorsa settimana, presso gli uffici della Regione del Veneto, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) per gli Addetti alle sistemazioni idraulico-forestali del Veneto per il periodo 2024-2027. Il settore occupa complessivamente circa 600 addetti tra operai ed impiegati. 
Sul fronte economico il Salario Integrativo Regionale è stato incrementato di 40,00 euro (+15.6%) a regime al livello dell’operaio qualificato, da riparametrare per tutti gli altri livelli professionali. Al fine di riconoscere dal punto di vista economico le maggiori professionalità espresse dagli addetti del comparto, viene elevata dai 35,00 euro attuali ai 70,00 euro l’indennità di alta professionalità. 
Le OO.SS., nell’esprimere soddisfazione per l’accordo raggiunto, hanno comunicato altresì la sottoscrizione del Testo Unico contrattuale, frutto della storia del lavoro sindacale degli ultimi anni. La parola ora passa ai lavoratori e alle lavoratrici che, nel corso delle assemblee sui luoghi di lavoro, esprimeranno il proprio parere sull’accordo. 

Pensioni: il cedolino di dicembre 2024

Con la rata del prossimo mese vengono pagati a chi di spettanza anche l’importo aggiuntivo e la quattordicesima (INPS, comunicato 21 novembre 2024).

La pensione di dicembre 2024 sarà in pagamento con valuta il giorno 2. A comunicarlo è l’INPS che ricorda, inoltre, che sul rateo di pensione di dicembre non vengono più applicate le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali: infatti, le medesime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di dicembre, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per la seconda platea del 2024. In particolare, la quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

 

– abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
– fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo al sito istituzionale dell’INPS tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati.

L’importo aggiuntivo

L’INPS segnala anche che sulla rata di dicembre 2024 è stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70, Legge n. 388/2000.

Il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

I conguagli da 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.  

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:  

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre

L’Istituto, infine, ricorda che i contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell’app INPS mobile.

CCNL Cinematografia Esercizi: nuovo incontro per il rinnovo

Definito l’aumento di 200,00 euro al 4° livello 

Lo scorso 19 novembre si sono incontrate l’ANEC e  le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil per discutere sul rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Di seguito gli argomenti discussi:
– revoca della proposta datoriale su una nuova classificazione;
– definito l’aumento contrattuale complessivo in 200,00 euro al FTE 4° livello e prima tranche pari a 60,00 euro con decorrenza 1° novembre 2024;
– stabilita la decorrenza dal 1° novembre 2023 sino al 31 dicembre 2026.
Viene revocato, inoltre, lo stato di agitazione dichiarato dalle sigle sindacali.