Idraulico-forestale e idraulico-agraria: i nuovi minimi retributivi previsti dal CCNL



  Pubblicate, le tabelle retributive, a seguito del il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria


 


Lo scorso dicembre è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31/12/2012.
Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 01 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024
Il rinnovo prevedeva gli aumenti dei minimi contrattuali operando il calcolo sui livelli retributivi del II livello operai (parametro 108) e II livello impiegati (parametro 108), per cui erano stati riparametrati redazionalmente, secondo la scala parametrale in vigore.
L’incremento dei minimi contrattuali del II livello operai e del II livello impiegati pari a complessivi 100 Euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così riparametrati:
– 1° dicembre 2021 Euro 50 lordi.
– 1° marzo 2023 Euro 50 lordi.
Pertanto, queste sono le tabelle pubblicate dalle parti


OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO


 


Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021




























Livello

Paga conglobata al 1/12/2011

Aumenti 1/12/2021

Totale nazionale conglobato

5 – SPEC. SUPER 1.428,33 56,94 1.485,27
4 – SPECIALIZZ. 1.344,57 53,70 1.398,27
3 – QUAL. SUPER 1.286,55 51,39 1.337,94
2 – QUALIFICATO 1.256,16 50,00 1.306,16
1 – COMUNE 1.159,07 46,30 1.205,37


OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO


 


Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021 – Paga oraria

































Livello

Minimo retributivo nazionale conglobato

3° elemento 31,36%

Totale salario nazionale

T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15%

5 – SPEC. SUPER 8,79 2,76 11,55 0,80
4 – SPECIALIZZ. 8,27 2,59 10,86 0,76
3 – QUAL. SUPER 7,92 2,48 10,40 0,72
2 – QUALIFICATO 7,73 2,42 10,15 0,71
1 – COMUNE 7,13 2,24 9,37 0,65


N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale


IMPIEGATI FORESTALI


Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021

































Livello

Paga conglobata al 1/12/2011

Aumenti 1/12/2021

Totale nazionale conglobato

1.765,32 70,37 1.835,69
1.537,80 61,57 1.599,37
1.414,61 56,48 1.471,09
1.329,32 53,24 1.382,56
1.253,46 50,00 1.303,46
1.159,07 46,30 1.205,37


TABELLE DALL’1/3/2023


OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO


 


Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023




























Livello

Paga conglobata al 1/12/2021

Aumenti 1/3/2023

Totale nazionale conglobato

5 – SPEC. SUPER 1.485,27 56,94 1.542,22
4 – SPECIALIZZ. 1.398,27 53,70 1.451,98
3 – QUAL. SUPER 1.337,94 51,39 1.389,33
2 – QUALIFICATO 1.306,16 50,00 1.356,16
1 – COMUNE 1.205,37 46,30 1.251,66


OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO


Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023 – Paga oraria

































Livello

Minimo retributivo nazionale conglobato

3° elemento 31,36%

Totale salario nazionale

T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15%

5 – SPEC. SUPER 9,13 2,86 11,99 0,84
4 – SPECIALIZZ. 8,59 2,69 11,28 0,79
3 – QUAL. SUPER 8,22 2,58 10.80 0,75
2 – QUALIFICATO 8,02 2,52 10,54 0,73
1 – COMUNE 7,41 2,32 9,73 0,68


N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale


 


IMPIEGATI FORESTALI


Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023

































Livello

Paga conglobata al 1/12/2021

Aumenti 1.3.2023

Totale nazionale conglobato

1.835,69 70,37 1.906,06
1.599,37 61,57 1.660,95
1.471,09 56,48 1.527,57
1.382,56 53,24 1.435,80
1.303,46 50,00 1.353,46
1.205,37 46,30 1.251,66

CREDITO ABI: Accordo di integrazione al Protocollo Sicurezza Covid-19

Firmata il 27/1/2022, tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, l’Integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020, e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”

Nell’incontro del 27 gennaio 2022, ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, hanno sottoscritto il presente verbale di integrazione al Protocollo condiviso 28/4/2020 per contrastare la diffusione del virus Covid-19, individuando adeguate soluzioni per garantire la continuità dei servizi bancari, finanziari e assicurativi con massima e prioritaria attenzione alla salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela.
In particolare, gli ultimi provvedimenti normativi (art. 3, D.L. n. 1/2022 e successivo DPCM 21/1/2022) attribuiscono alla clientela l’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi anche bancari e finanziari. Le Parti hanno quindi approfondito i connessi profili applicativi ed hanno conseguentemente individuato le seguenti specifiche misure per la fase di avvio dall’1/2/2022:

– ciascuna banca comunicherà tempestivamente alla clientela, attraverso i propri canali disponibili (siti Internet, e-mail, sms, avvisi all’ingresso, ecc.), l’obbligo del possesso della certificazione verde per l’accesso ai servizi bancari e finanziari dall’1/2/2022, nonché il possibile utilizzo da parte della clientela stessa dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici;

– ciascuna banca comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate – in coerenza con le previsioni di legge e i chiarimenti del Governo – per le verifiche del possesso della certificazione verde da parte della clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari; nei confronti delle lavoratrici/lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);

– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;

– fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone rosse e arancioni l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa;

– nelle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della clientela sarà consentito – nel pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e con disponibilità di adeguati DPI (mascherine e gel igienizzante) – nei limiti del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base alla capienza delle filiali determinata in base alla normativa di contrasto al Covid-19.

Circa le missioni del personale viene confermata la necessità di una loro prudente gestione anche in questa specifica fase di incremento dei contagi, fermo restando che le missioni stesse sono comunque sospese/fortemente limitate da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all’interno delle stesse.
Le Parti inoltre concordano la sospensione fino al 31 marzo delle previsioni contenute nel Verbale di riunione dell’1/12/2021 in oridne alla pianificazione delle attività di formazione.

Retribuzione convenzionale per lavoro all’estero: si applica solo per le attività tabellate


La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione forfetaria basata sulle retribuzioni convenzionali per lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 54).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione del reddito percepito da un cittadino italiano iscritto all’AIRE, in relazione all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro, con sede in un Paese UE, qualificata come “organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
In particolare, si chiede se sia applicabile il regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, considerato che la prestazione è stata svolta dal lavoratore nello Stato estero, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con l’associazione, nel settore delle “prestazioni di servizi”, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, rivestendo la qualifica di “Quadro aziendale” nel ruolo di “Direttore Tecnico”.
Tale criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella fattispecie, decreto 11 dicembre 2019, per l’anno d’imposta 2020), senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
A tal fine:
– il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Una delle condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dunque, è che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale abbia fissato le retribuzioni convenzionali, che sono previste esclusivamente per il settore privato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro (un’associazione senza scopo di lucro estera) è catalogato tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
Con riferimento all’anno d’imposta 2020, i settori previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, con riferimento alla qualifica di “Quadro”, sono quelli di “Industria”, “Industria edile”, “Autotrasporto e spedizione merci”, “Credito”, “Agricoltura”, “Assicurazioni”, “Commercio” e “Trasporto aereo”.
Pertanto, considerato che l’attività del datore di lavoro non è riconducibile tra i settori economici previsti dal decreto ministeriale, deve ritenersi che non sia applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che l’attività svolta non è riconducibile nell’ambito del settore “Commercio”.

Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati


Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368)

Nel provvedimento in oggetto ci sono le indicazioni per contribuenti e intermediari.


I modelli approvati dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.


Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.

Credito Cooperativo: integrazione al Protocollo misure sicurezza covid-19

Siglato il 28/1/2022, tra la FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UGL CREDITO, la UILCA, il verbale di integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7/5/2020 in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo.

Le parti convengono che le misure di seguito condivise si intendono vigenti ed operative a decorrere dall’1/2/2022 e sino al 31/3/2022.
Le parti, ferma l’applicazione delle misure previste nel Protocollo 7/5/2020, ne ribadiscono l’importanza, con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento interpersonale, dell’adeguata pulizia e sanificazione dei locali, dell’uso del gel igienizzante e delle mascherine.
A tale riguardo, le Aziende mettono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori le mascherine di tipo FFP2, con priorità per le figure a contatto con il pubblico qualora si verifichino in questa fase di avvio difficoltà di approvvigionamento o distribuzione delle stesse.
Il ricorso al lavoro agile nella Categoria continua a costituire, nell’attuale fase, un modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, ferma in ogni caso l’esigenza di salvaguardare l’operatività dei servizi, anche con particolare riferimento all’apertura delle filiali. Inteso che il ricorso al lavoro agile è a tutela della salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori, in particolare di quelli fragili.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 7/1/2022, n. 1 ed al DPCM 21/1/2022, che prevedono l’obbligo per la clientela di possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere anche ai servizi bancari e finanziari, le Parti hanno approfondito i connessi profili applicativi ed hanno individuato le seguenti specifiche misure che decorrono dall’1/2/2022:
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà alla clientela attraverso i propri canali l’obbligo del possesso della certificazione verde dall’1/2/2022 per accedere ai servizi bancari e finanziari;
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate in coerenza delle previsioni di legge e dei chiarimenti del Governo per le verifiche del possesso della certificazione verde alla clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari;
– la rilevazione delle certificazioni verdi Covid 19 può essere effettuata, anche a campione, attraverso dispositivi tecnici automatici (totem,…) o da personale esterno, ovvero da personale dell’Azienda, preferibilmente con strumenti messi a disposizione dalla stessa Azienda.
– nei confronti delle Lavoratrici/Lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);
– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;
Fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone “rosse”, l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze della clientela stessa solo per operazioni di cassa non differibili.

Artigianato: .prorogate le misure straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti-

Prorogate, fino al 31 marzo, le misure straordinarie Covid-19 per i lavoratori dell’artigianato iscritti al Fondo San.Arti.

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il Fondo SAN.ARTI. ha deciso di prorogare le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Seguono, in sintesi, le prestazioni comprese:
– INDENNITÀ PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL VIRUS:
In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno
– INDENNITÀ FORFETTARIA POST-RICOVERO:
In caso di ricovero per COVID-19 è riconosciuta una indennità forfettaria post ricovero o post ricovero in terapia intensiva, qualora la degenza abbia comportato la permanenza in terapia intensiva
– RIMBORSO DELLE FRANCHIGE:
Rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate fino al 31 marzo 2022 presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
Il Fondo, inoltre, ricorda che, in caso di prescrizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID 19 entro il 30 giugno 2021, è ancora possibile richiedere un’indennità di € 30 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni l’anno.


Istruzioni operative Inail per la sospensione dei termini per le società sportive

Con Circolare INAIL n. 8/2022, sono state considerate le istruzioni operative sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Premesso che la legge n. 215/2021, ha previsto a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono state disposte con la legge n. 234/2021 che sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 e dispone che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Seguono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.

A. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Dal 21 dicembre 2021, come “Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche” è stato disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Possono usufruire del rinvio le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.
E’ stato stabilito che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Sul punto si evidenzia che non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadenti nel periodo di applicazione della sospensione previsto dalla norma in esame.


Pertanto, detto rinvio riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie che dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

B. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata stabilita una ulteriore sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
Si fa presente che l’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, aveva stabilito un’analoga sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 illustrata con la circolare Inail 11 febbraio 2021, n.7.
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 che consente lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi ai sensi della normativa in esame:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124:
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022.
Pertanto:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022;
2. le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online -Denunce.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.


I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione stabilita beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni.
Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 30 maggio 2022.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l’applicazione della sospensione devono effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente:
Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021, devono essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con modalità telematica.
Il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2022.

Le misure per la cultura nel DL Sostegni-ter


L’art. 8 del D.L. n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, ha introdotto misure urgenti di sostegno per il settore della cultura.

Per il settore cultura, il DL Sostegni-ter ha previsto per l’anno 2022:


– l’incremento dei fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il DL Cura Italia (art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, conv.o, con modif., dalla L. n. 27/2020);


– l’incremento del fondo istituito con il DL Rilancio (art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, conv., con modif., dalla L. n. 77/2020), per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre;


– per le imprese circensi e di spettacolo viaggiante, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).


Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022


In materia di bonus edilizi, forniti i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Agenzia delle entrate – Comunicato 28 gennaio 2022).

Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Con delle Faq, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.


Mobilità sostenibile: dal 13 aprile via alle domande per il credito d’imposta


Dal 13 aprile 2022 sarà possibile presentare l’istanza di credito d’imposta previsto in favore di persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnano per la rottamazione un veicolo inquinante (categoria M1) e nello stesso periodo hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il termine di presentazione dell’istanza scade il 13 maggio 2022. (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363)

Bonus mobilità sostenibile


Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo a basse emissioni di Co2 g/km (con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km), anche usato, un secondo veicolo di inquinante (categoria M1) posseduto da almeno 12 mesi, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro (cd. “bonus mobilità sostenibile”).
Con il Provvedimento n. 28363/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, pari a 5 milioni di euro.


Come presentare l’istanza


L’Istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso una delle seguenti modalità:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’intervallo di tempo 13/4/2022 – 13/5/2022, previsto per la presentazione dell’istanza, è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.


Ammontare del credito d’imposta


Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (13/5/2022), con ulteriore provvedimento, l’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
Detta percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro), e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze accolte. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.


Come si utilizza il credito d’imposta


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.