LAZIO: Protocollo “Lavoro e sviluppo nel turismo”


 


Siglato l’1/2/2022, tra la Regione Lazio e la UNINDUSTRIA, la FEDERALBERGHI, la CONFCOMMERCIO, la CONFESERCENTI, la CNA e la FILCAMS-CGIL, la FISACAT-CISL, la UILTUCS, la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il protocollo d’intesa “Lavoro e sviluppo nel turismo”.

Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Interventi per la promozione e valorizzazione della qualità del lavoro nel settore turistico della regione Lazio.
Il Piano di intervento si pone l’obiettivo di costruire strumenti in favore dei lavoratori e delle aziende del settore del turismo attraverso l’introduzione di misure di sostegno volte a favorire un lavoro stabile, regolare, di qualità e una crescita sostenibile.
In questo contesto, la Regione Lazio promuove il coinvolgimento dei soggetti attivi per la definizione e realizzazione del piano d’intervento. L’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione e l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali riconosciute e maggiormente rappresentative, nonché con la collaborazione degli organi Ispettivi, procede alla definizione di strumenti e misure per favorire un lavoro di qualità nel settore turistico.
Nell’ambito della governance dell’intervento viene istituito un Gruppo di Coordinamento composto dalla Regione Lazio e dalle Organizzazioni sindacali e datoriali al fine di favorire il raccordo fra tutti gli attori coinvolti.
Al gruppo di coordinamento è demandato il compito di realizzare le seguenti attività:
– coinvolgimento, in base alla fase di attuazione dell’intervento, di ulteriori soggetti che per competenza, potranno contribuire alla riuscita dell’intervento;
– individuazione delle risorse da attivare per le misure e condivisione delle modalità di attivazione;
– definizione e condivisione dei dettagli del piano di intervento;
– rilevazione di eventuali criticità e tempestiva adozione di misure correttive in corso d’opera;
– coordinamento e monitoraggio dell’intervento.
Al fine di valorizzare la qualità del lavoro nel settore del turismo della regione Lazio, le Parti condividono l’opportunità di agire prioritariamente in relazione alle seguenti misure di intervento:
1) Ruolo CPI per facilitare l’incontro tra domanda e offerta anche con l’individuazione di forme di integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro e gli Sportelli gestiti dall’Ente Bilaterale di riferimento.
2) Formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro sperimentando la misura inserita nel Patto Politiche Attive del Lavoro “Reddito del cittadino in formazione” uno strumento per garantire a chi è impegnato in un percorso formativo, un sostegno economico per il tempo dedicato alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale, misure queste da attuare anche per il tramite dell’Ente Bilaterale di riferimento.
3) Contrasto al dumping contrattuale attraverso la promozione dei contratti leader al settore del turismo sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in tutti i segmenti di attività riconducibili al settore turistico ricettivo, anche attraverso la previsione di premialità specifiche e condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio.
4) Mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la messa in atto di tutte le azioni utili allo scopo, anche attraverso clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o incentivi alle aziende che non procedono a licenziamenti nel settore e che scelgono di mantenere la gestione diretta di tutti i propri servizi.
5) Campagna di informazione e promozione delle iniziative a sostegno del settore e delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Bonus borse di studio per corsi di management


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33/2022), il decreto con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato le disposizioni di attuazione del credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano borse di studio per corsi finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale (decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

L’agevolazione


La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 536 a 539, L. n. 178 del 2020) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che finanziano attraverso borse di studio iniziative formative promosse da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti agli aiuti «de minimis». A tal fine l’aiuto è espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda, che coincide con l’importo dell’aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Il credito d’imposta è commisurato alle donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, fino all’importo massimo di 100.000 euro annui.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Soggetti beneficiari


Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta non è riconosciuto alle “imprese in difficoltà”, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Attività formative agevolabili


Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni effettuate dai soggetti beneficiari ai soggetti promotori, nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi.
Sono ammessi come i soggetti promotori le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata o le scuole di formazione manageriale pubbliche.
Le iniziative erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”.

Procedura di accesso al beneficio


L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al MUR ogni iniziativa formativa agevolabile, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio.
Tali comunicazioni devono pervenire al MUR:
– entro il 28 febbraio 2022, per le donazioni ricevute nel 2021;
– entro il 28 febbraio 2023, per le donazioni ricevute nel 2022.
A tal fine, il MUR controlla la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il MUR emana un decreto di individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.


Il credito d’imposta è concesso, nel limite delle risorse stanziate;
– fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese;
– fino al 90 per cento per le medie imprese;
– fino all’80 per cento per le grandi imprese.
L’importo massimo delle donazioni sul quale è riconosciuto il credito d’imposta è di 100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022.
Il limite di spesa annua previsto per finanziare il credito d’imposta è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 (per le donazioni effettuate nell’anno 2021) e 2023 (per le donazioni effettuate nell’anno 2022).
Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate, l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
I soggetti beneficiari, successivamente al decreto del MUR che individua le imprese che possono richiedere il credito d’imposta, formulano al MUR istanza di accesso all’agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il MUR predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione. Detto elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari.
L’istanza di accesso all’agevolazione deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
b) ammontare della donazione;
c) ammontare del credito d’imposta richiesto.

Modalità di fruizione del credito d’imposta


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MUR. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal MUR, pena lo scarto del modello F24.
Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Il MUR comunica all’Agenzia delle Entrate le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito.

Obblighi documentali e dichiarativi


Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta alle imprese, i soggetti promotori devono comunicare al MUR l’esatta denominazione sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i correlati corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito delle donazioni. Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in forma riepilogativa e deve essere accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, e fa fede ai fini dell’individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta.
Ai fini dei successivi controlli (di competenza del MUR), il soggetto promotore è tenuto a rendere disponibile, oltre alla relazione illustrativa delle attività svolte:
a) l’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, che deve attestare la corrispondenza tra il versamento effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore, le borse di studio attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a fronte della donazione ricevuta;
b) copia del bonifico effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore in cui nella causale risulti espressamente «versamento effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo»;
c) la convenzione e la lettera d’intenti sottoscritta tra il soggetto promotore e l’impresa donatrice ai fini della regolazione del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio da attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma ditisco, eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini, i docenti del corso, gli esami finali e i lavori di esame finale (project work o tesina) e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’agevolazione in esame, sottoscritta da ambo le parti e successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo;
d) la documentazione di cui al percorso formativo relativa all’avviso in cui vengono riportate le borse di studio finanziate dalle donazioni dell’impresa, al verbale di selezione e di assegnazioni delle borse di studio, al registro presenza, se le lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle stesse, ai verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai lavori finali di PW e di tesina, ai verbali degli esami finali e alle attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU;
Ai fini dei controlli, il MUR può richiedere, sia ai soggetti promotori che ai soggetti beneficiari, ulteriore documentazione probatoria.

Cause di revoca del credito d’imposta


Il credito d’imposta è revocato dal MUR:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi;
b) nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
c) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Ulteriori istruzioni sull’assegno unico e universale


10 febb 2022 Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE. L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

L’assegno è erogato dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dalla normativa in parola.


Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.


Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda.


È previsto il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, è prevista una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.


La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.


I chiarimenti del Fisco sul nuovo decreto ACE


I conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 febbraio 2022, n. 82)

Il nuovo decreto ACE (DM MEF 03.08.2017) contiene un elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base ACE in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio delle disposizioni in commento è di natura antielusiva e consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Presupposto di tale “indebita moltiplicazione”, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui “creare artificiosamente” base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.
In tale ottica il Nuovo Decreto ACE prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini ACE (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
La norma fa evidentemente riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili.
In tale contesto, con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, contemplata dal precedente DM 2012 ed attualmente disciplinata dal nuovo DM ACE è stata chiarita l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro.
Ciò considerato, nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria l’istante ha beneficiato di un conferimento d’azienda che ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tale specifica operazione non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Tale circostanza (i.e. assenza di un corrispettivo in denaro), sulla base di quanto fin qui considerato, esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al nuovo DM ACE.
Ciò poiché in tale operazione (conferimento d’azienda/ramo d’azienda) viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenzialmente fenomeno duplicativo che la norma contrasta che, si ricorda, è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
Sulla base di quanto sopra osservato, si ritiene che i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.

Estensione del regime dell’adempimento collaborativo


Ulteriori contribuenti sono ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo (MEF – Decreto 31 gennaio 2022)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, possono essere ammessi al regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7, d.lgs n. 128/2015).
Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è stato istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
L’adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
L’adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all’interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.
In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.


Covid.19: ad aprile niente più mascherine


Dall’11 febbraio 2022 stop delle mascherine all’aperto, ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Dal 1° aprile 2022 l’obbligo cessa anche nei luoghi al chiuso (Ministero Salute – ordinanza 08 febbraio 2022).

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.


Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, dall’11 febbraio 2022 nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.


Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:


– i bambini di età inferiore ai sei anni;


– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;


– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.


L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.


Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: chiarimenti


Con il Messaggio n. 606 del 9 febbraio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine ad alcune criticità emerse nella presentazione delle domande di trattamenti di integrazione salariale con decorrenza 1° gennaio 2022.

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’Inps ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, e sono stati indicati i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte in materia, nella suddetta Circolare l’Inps ha precisato che le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 (data di pubblicazione della Circolare), possono essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della Circolare), fermo restando il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
In proposito l’Inps interviene nuovamente, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, e chiarisce che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere utilmente inviate entro il 23 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio n. 606/2022).


Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale l’Inps ha chiarito che non è necessario dare prova delle comunicazioni nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione deve essere allegata in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, l’Inps territorialmente competente richiederà l’integrazione della domanda attivando il supplemento istruttorio.

Comunicazioni per le attività finanziarie detenute all’estero


Fornite indicazioni sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (Agenzia delle entrate – Provvedimento 08 febbraio 2022, n. 40601).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
– il numero identificativo del conto;
– l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
– gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.


Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi



Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202


Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3  anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata









































































Livello

Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021

Aumento 1/1/2022

Minimo Conglobato mensile 1/1/2022

Aumento 1/1/2023

Minimo Conglobato mensile 1/1/2023

Aumento 1/7/2023

Minimo Conglobato mensile 1/7/2023

Totale aumenti a regime

1.880,17 36,86 1.917,03 44,23 1.961,26 29,49 1.990,75 110,58
1.742,13 34,15 1.776,28 40,99 1.817,27 27,32 1.844,59 102,46
1.541,87 30,23 1.572,10 36,27 1.608,37 24,18 1.632,55 90,68
1.405,91 27,56 1.433,47 33,08 1.466,55 22,05 1.488,60 82,69
1.338,47 26,24 1.364,71 31,49 1.396,20 20,99 1.417,19 78,72
1.275,19 25,00 1.300,19 30,00 1.330,19 20,00 1.350,19 75,00
1.206,69 23,66 1.230,35 28,39 1.258,74 18,93 1.277,66 70,97


A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.

INAIL – Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022: domanda e modulo



L’INAIL con comunicato del 8 febbraio 2022, informa che Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, potrà essere richiesta entro il 28 febbraio e che è disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda


Compilazione moduli
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E.
In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

Ambiti entro i quali possono realizzarsi gli interventi migliorativi.
I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo.

Chi può presentare domanda.
Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.



La riduzione viene applicata dall’impresa stessa.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della Pat
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della Pat
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:















Lavoratori-anno del triennio della Pat

Riduzione

fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%