Salute dei lavoratori: il decreto legislativo sugli agenti cancerogeni o mutageni

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: previsto il contributo per studi scolastici

Previsto per i dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane un contributo fino a 340,00 euro per l’iscrizione dei figli alle scuole superiori 

L’Ebiart Friuli Venezia Giulia ha stabilito un contributo, a fronte dell’iscrizione dei figli ad istituti scolastici statali e paritari, a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato.
Il contributo è pari a:
130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
340,00 euro a fronte dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).
La domanda può essere inviata, a partire dall’11 settembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina Welfare Bilaterale presentando la seguente documentazione:
– copia della certificazione attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
– autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito di EBIART);
– copia documento di identità del richiedente
– copia dell’ultima busta paga.

Incentivo per il lavoro dei disabili: al via le domande

Dal 2 settembre possono essere presentate le istanze per ottenere il contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni (INPS, messaggio 29 agosto 2024, n. 2906).

L’INPS ha comunicato che dal 2 settembre 2024 possono essere presentate le domande per gli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità, voluti dal Ministero per le Disabilità (Legge n.18/2024 che ha rafforzato la misura prevista dall’articolo 28 del D.L. n. 48/2023). 

I soggetti ammessi e la misura del contributo

La misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di questi enti. 

Il contributo è erogato nella misura pari a12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla pagina principale del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente è necessario selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegare la documentazione indicata di seguito.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2 al messaggio in commento) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, deve essere allegato anche il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del messaggio in argomento, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

– le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
– l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
– i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).

Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024.

Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità in uso all’interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.

CCNL Dirigenti Aziende Cooperative: erogazione Una Tantum

Previsti 1.000,00 euro nella busta paga di settembre 2024

Con il verbale di accordo del 12 luglio 2024, le Parti sociali Legacoop e Agci, con Cgil, Cisl, Uil e il Coordinamento Nazionale Cgil-Cisl-Uil dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative, hanno previsto, per i dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023 ed ancora in forza alla firma del contratto, la corresponsione di un importo forfetario a titolo di Una Tantum di 2.000,00 euro.
L’erogazione avverrà in due tranche di pari importo: 
– 1.000,00 euro con la mensilità di settembre 2024;
– 1.000,00 euro con la mensilità di luglio 2025.
Tale importo è da considerarsi a copertura dei periodi pregressi intercorrenti dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2023.
Gli importi Una Tantum non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di legge poiché sono stati quantificati considerando in essi tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.

Fertilizzanti di provenienza estera: aliquota IVA del 4%

L’aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere deve ritenersi applicabile sia quando sono prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito di autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF (Agenzia DELLE ENTRATE, RISPOSTA DI CONSULENZA GIUSRIDICA 30 agosto 2024, n. 4).

Un’Associazione, operante con il gruppo di lavoro per la protezione delle piante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora divenuto Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha come obiettivi la promozione e la divulgazione di tutte le iniziative, tecniche, scientifiche, culturali e di impiego dei fertilizzanti e dei suoi derivati e svolge attività di assistenza e consulenza nel campo della produzione e uso di fertilizzanti, della nutrizione delle colture e della scienza del suolo, chiede chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA da applicare ai prodotti ”fertilizzanti” di produzione estera che vengono commercializzati in Italia a seguito di mutuo riconoscimento.

L’Agenzia delle entrate – con risposta di consulenza giuridica 30 agosto 2024, n. 4 – chiarisce che, secondo quanto previsto al n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 (”Decreto IVA”) si applica l’aliquota IVA del 4% alle cessioni di ”fertilizzanti di cui alla Legge 19 ottobre 1984, n. 748”. La stessa, tuttavia, precisa che la citata legge è stata abrogata dal decreto legislativo n. 217/2006, a sua volta abrogato dal decreto legislativo n. 75/2010, da ultimo modificato con il decreto del MASAF del 10 ottobre 2022.

In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 75/2010 contiene la definizione di “fertilizzanti” e, di conseguenza, come già chiarito con precedente risposta (v. risposta 27 agosto 2020, n. 282) occorre fare riferimento a quest’ultima definizione per l’individuazione dei prodotti in questione. Nel tempo, comunque, il settore dei fertilizzanti ha sviluppato una regolamentazione dettagliata, secondo cui le ditte produttrici sono tenute a dichiarare l’oggetto delle proprie attività, sono registrate a livello nazionale e i fertilizzanti, per poter essere immessi in commercio, devono essere inseriti in un registro nazionale al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, il punto n. 19) della Tabella A non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell’ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. Deve pertanto ritenersi applicabile l’aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito di autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

Infine – precisa l’Agenzia – secondo l’articolo 105 bis della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE «Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032».

 

Pensioni all’estero, no al pagamento tramite assegni

Progressiva eliminazione di questa modalità di corresponsione negli Stati Uniti e in Canada (INPS, comunicato 29 agosto 2024).

L’INPS ha comunicato la progressiva eliminazione del pagamento delle pensioni tramite assegno negli Stati Uniti e in Canada. In effetti, il contratto che regola i rapporti tra l’INPS e Citibank N.A., ovvero l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, prevede che i pagamenti siano eseguiti, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. Ma poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti con assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna dovuti essenzialmente a inefficienze dei locali servizi postali oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l’INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, è impegnato a eliminare gradualmente il pagamento delle pensioni all’estero tramite questa modalità. 

USA e Canada

In particolare, i pensionati pagati con assegno residenti negli Stati Uniti e in Canada riceveranno nei prossimi giorni da Citibank un modulo per acquisire i dati bancari per i futuri pagamenti, da compilare e restituire entro il 15 dicembre 2024, allegando sia la copia di un documento d’identità in corso di validità che un documento recente della banca estera nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie locali utili all’accredito, l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.
In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di gennaio 2025 sarà disposto in contanti allo sportello presso le locali agenzie di Western Union.
I pensionati che non invieranno nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati attraverso uno specifico indirizzo di posta elettronica indicato nel comunicato in argomento oppure chiamando alcuni numeri telefonici gratuiti dedicati, indicati anch’essi nel comunicato dell’INPS. 

In alternativa è possibile rivolgersi ai servizi dei locali uffici di patronato o alla casella di posta
elettronica della Direzione centrale Pensioni INPS.

CCNL Autorimesse/Noleggio Automezzi: come cambiano i minimi da settembre 2024



Con la busta paga di settembre aumenti sulla retribuzione 


In seguito all’ipotesi di accordo siglata in data 15 dicembre 2022, le Sigle Aniasa, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire da settembre 2024. L’aumento dei minimi riguarda il personale dipendente da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente. 
Nella tabella riportata di seguito le nuove retribuzione che verranno erogate con la busta paga di settembre 2024.










































































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 1 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
Quadro 1 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
Quadro 2 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
A 2 1.934,33 527,49 10,33 2.472,15
B 1 1.763,95 524,10 10,33 2.298,38
B 2 1.683,77 522,46 10,33 2.216,56
B 3 1.613,61 521,06 10,33 2.145,00
C 1 1.553,48 520,75 10,33 2.084,56
C 2 1.383,10 517,26 10,33 1.910,69
C 3 1.282,87 515,67 10,33 1.808,87
C 4 1.002,24 511,44 10,33 1.524,01

Ministero del turismo: la Banca Dati Strutture Ricettive

Dal 28 agosto, le Regioni Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento si sono unite alla fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, che includeva già le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, e la Regione autonoma Valle d’Aosta, oltre ad Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano (Ministero del turismo, comunicato 28 agosto 2024).

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato.

La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.

 

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

 

Il Decreto del Ministero del turismo n. 16726/2024 del 6 giugno 2024 ha consentito l’avvio della fase pilota della BDSR, durante la quale è previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

 

Le diposizioni contenute all’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. 

Pensionati, il cedolino di settembre 2024

Le indicazioni per verificare l’importo erogato e per conoscere le ragioni di eventuali variazioni (INPS, comunicato 19 agosto 2024).

L’INPS ha fornito le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024, il cui pagamento avverrà con valuta il giorno 2 del mese. L’Istituto rammenta anche che il documento in questione è accessibile tramite servizio online.

Trattenute fiscali

Per quanto riguarda le trattenute fiscali (conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024) l’INPS evidenzia che alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.

Se nel corso dello scorso anno, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Nel caso i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.

Esclusivamente per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, D.L. n. 78/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Infatti, le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono, invece, trattenute fiscali: le prestazioni di invalidità civile; le pensioni; gli assegni sociali; le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

Pensioni previdenziali delle gestioni private

Sulle pensioni collegate, in tutto o in parte, al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e di settembre è stata applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2024.

Ai pensionati interessati l’INPS ha inviato una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.

Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengano inviate, l’INPS effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, applicherà la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 335/1995 e procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

I conguagli da modello 730/2024

A settembre, infine, vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili, di cui ai modelli 730, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per l’INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

In particolare, sul rateo di pensione di settembre si procede:

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nell’app INPS Mobile.

CCNL Chimica Artigianato: siglato il verbale integrativo

Stabiliti i nuovi minimi per il livello 3 Super del settore Concia

E’ stato siglato lo scorso 24 luglio 2024 tra Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil il verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del 16 luglio per l’area tessile, moda, chimica e ceramica in cui vengono definiti gli importi dei minimi per il 3°livello super del settore concia.
Le parti hanno convenuto che la retribuzione tabellare su cui calcolare gli aumenti contrattuali è pari a 1.557,85 euro.
Di seguito gli aumenti (per un importo totale di 190,57 euro):
– dal 1° luglio 2024: 29,00 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 41,43 euro;
– dal 1° ottobre 2025: 50,75 euro;
– dal 1° ottobre 2026: 69,39 euro.
Di seguito i nuovi minimi:
– dal 1° luglio 2024: 1606,85 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 1648,28 euro;
– dal 1° ottobre 2025:1.699,03 euro;
– dal 1° ottobre 2026:1.768,42 euro.