AGENTI DI COMMERCIO – Commercio: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Nell’incontro le Parti Sociali si sono confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio e sulle definizioni di vendita

Nelle scorse settimane le organizzazioni sindacali di categoria, al tavolo con le Associazioni imprenditoriali Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti, hanno illustrato i punti cardine della piattaforma unitaria per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo applicabile agli Agenti e Rappresentanti di Commercio del settore commerciale, scaduto nel 2021. Sono circa 200mila gli addetti interessati dai negoziati. 
La proposta di parte sindacale mira ad individuare gli strumenti necessari per affrontare le nuove sfide dei mercati locali, comunitari e globali. Tra i temi oggetto di confronto si segnalano l’aumento delle spese per l’esercizio della professione, la scarsa formazione dei nuovi addetti. Le OO.SS. richiedono alle Associazioni imprenditoriali un’analisi di mercato sull’impatto del commercio elettronico nel settore dell’intermediazione, non solo in termini di ricadute occupazionali ed economiche sugli agenti di commercio, ma anche in termini di qualità della promozione dei beni e dei servizi offerti dalle aziende, nonché della conclusione degli affari.
Al fine di poter aggiornare e adeguare l’AEC le Parti Sociali si sono inoltre confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio, sulle definizioni di vendita, e-commerce e variazioni di zona.
Il confronto proseguirà in commissione ristretta il 24 ottobre, il 7 e il 28 novembre.

Agricoltori, artigiani e commercianti, l’emissione degli avvisi bonari

In corso le elaborazioni per le emissioni relative alle diverse gestioni (INPS, messaggi 26 settembre 2024, nn. 3188 e 3189).

Con i messaggio in commento, l’INPS ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alla Gestione contributiva Agricola e alle Gestioni Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi bonari per la Gestione Agricola saranno resi disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sezione “Dati Complementari” > “Lista Avvisi Bonari” sia per i coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali, che per le aziende assuntrici di manodopera agricola. In particolare, l’avviso indicherà il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2023 per i lavoratori autonomi e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2022 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2023 per i datori di lavoro agricolo.
Gli Avvisi per le Gestioni Artigiani e Commercianti, relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024, saranno messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Nella comunicazione sarà allegato anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.
In entrambi i casi, il mancato pagamento dell’importo dovuto comporterà l’invio di un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226, il Decreto 30 agosto 2024, recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto 30 agosto 2024, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonchè nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

 

L’articolo 3 del nuovo Decreto chiarisce, poi, che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonchè i materiali di consumo.

 

Il credito d’imposta è determinato nella misura massima consentita per le grandi imprese dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si applicano, pertanto, le intensità massime di aiuto indicate dalla Carta.

 

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, l’articolo 5 del Decreto spiega che i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

CCNL Telecomunicazioni: continua la trattativa per il rinnovo

Argomento centrale è stato l’adeguamento della classificazione del personale a seguito dell’introduzione di nuove figure professionali

Si sono tenuti il 12, 24 e 25 settembre i nuovi incontri tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil ed i rappresentati di Asstel per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Innanzitutto, sono stati trattati i temi relativi alle nuove figure professionali ed alla conseguente rivisitazione della classificazione del personale, con l’ipotesi di una nuova suddivisione per aree professionali che permetta una valorizzazione delle competenze. 
Per quanto riguarda la disciplina del  “lavoro agile”, le parti sono concordi nell’aggiornamento della disciplina al fine di renderlo sempre più utilizzato all’interno delle singole organizzazioni del lavoro.
I prossimi incontri sono fissati per il  16 e 17 ottobre 2024, con l’obiettivo di proseguire il confronto soprattutto in merito alla necessità di un aumento salariale conseguente all’inflazione degli ultimi anni. 

CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: approvata la piattaforma di rinnovo

Unanimità per la piattaforma di rinnovo del CCNL 2025-2028

Le sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, a seguito del confronto con i numerosi delegati e delegate giunti da tutta Italia sugli emendamenti provenienti dalle assemblee territoriali, nella giornata del 25 settembre 2024 hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma di rinnovo del contratto che interessa gli operai idraulico forestali.
A parere delle stesse, la piattaforma costituisce un passo avanti importante per valorizzare le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, tutelando il loro potere d’acquisto in una fase in cui l’aumento dell’inflazione ha eroso significativamente i salari.
Di seguito, le principali richieste avanzate:
– aumento della retribuzione mensile pari a 160,00 euro;
– riduzione dell’orario di lavoro;
– maggiori verifiche sugli appalti;
– riconoscimento dell’anzianità professionale degli operai;
– maggiore formazione e contrasto alla violenza di genere;
– lotta alla precarietà con stabilizzazioni occupazionali e semplificazioni del turnover.

CIPL Agricoltura Operai Como-Lecco e Varese: siglato il nuovo contratto provinciale

Previsto un aumento salariale per gli operai agricoli e florovivaisti delle province di Como, Lecco e Varese

Nei giorni scorsi, le Parti territoriali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto provinciale, scaduto lo scorso 31 dicembre 2023, per i lavoratori e le lavoratrici del comparto agricolo, florovivaistico, della manutenzione del verde e delle attività agrituristiche delle province di Como, Lecco e Varese.
Con il rinnovo, a partire dal 1° settembre 2024, i lavoratori delle province di Come e Lecco hanno diritto ad un aumento salariale del 6,3%. Agli stessi, viene erogato nella stessa mensilità di settembre, un importo a titolo di Una Tantum pari a 100,00 euro (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) a titolo compensativo per i mesi di vacanza contrattuale. 
Inoltre, con il nuovo contratto provinciale, è previsto:
– un miglioramento delle maggiorazioni sulle diarie in caso di trasferte;
– l’aumento di 70,00 euro dell’indennità di capo operaio;
– l’aggiornamento della declaratoria con l’introduzione di nuove figure professionali di operaio qualificato.
Invece, per la provincia di Varese, per gli oltre 2600 lavoratori è stato riconosciuto a partire dal 1°settembre 2024 un aumento dei salari pari al 6,2%, insieme all’erogazione, nella medesima busta paga di settembre, ad Una Tantum di 100,00 euro a titolo compensativo (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) per i mesi di vacanza contrattuale.
L’accordo stabilisce inoltre, l’effettiva operatività della figura del RLST dal 14 ottobre 2024, al fine di avere una rappresentanza per i lavoratori in materia di salute e sicurezza in quelle imprese che non hanno la figura del RLS in azienda.

Esonero per assunzioni di ex Alitalia: le indicazioni operative

Sul sito dell’INPS è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24” per richiedere il beneficio (INPS, messaggio 26 settembre 2024, n. 3172).

Dopo la circolare n. 47/2024, l’INPS torna a occuparsi dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a (articolo 12, comma 6, D.L. n. 104/2023).

In particolare, l’Istituto comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito dell’INPS, al seguente percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, per richiedere il beneficio in trattazione.

La domanda di ammissione

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ALI24”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

– l’indicazione del lavoratore assunto;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Al riguardo, l’INPS precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro prestato nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo riconosciutogli, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. Anche a seguito dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione, vengono effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in oggetto. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

 

CCNL Funzioni Centrali: resoconto sulla ripresa delle trattative per il rinnovo

I sindacati chiedono maggiori risorse e accorgimenti contrattuali 

La Fp-Cgil ha reso noto quanto accaduto nel corso della riunione del 24 settembre 2024, circa la ripresa delle trattative per il rinnovo contrattuale del comparto delle Funzioni Centrali. Una trattativa che parte dal 13 giugno scorso, con il primo incontro, e con altri due tenutisi il 10 e il 23 luglio. Sin da subito sono state chiare le posizioni in campo: da un lato l’Aran che segue le direttive del ministro della pubblica amministrazione che indica di distribuire le risorse, pari al 5,78%, sul salario accessorio, con l’eventualità di un’apertura sul lavoro agile, con modalità più flessibili per i lavoratori fragili. Dall’altro, invece, la posizione delle OO.SS. è quella di investire più risorse e in maniera diversa. Infatti, per il 2022 e il 2023 non è previsto nessun arretrato e quindi al personale verrebbero dati pochi fondi a titolo di indennità di vacanza contrattuale, vale a dire dai 10,00 ai 15,00 euro circa al mese. L’Aran ha fatto presente che gli anticipi di dicembre scorso assorbono il 48% delle risorse disponibili per il contratto. Nell’incontro di luglio c’era stata la conferma che per gli statali i fondi a disposizione permettono un incremento delle retribuzioni per 110,40 euro per gli operatori, 116,10 euro per gli assistenti e 193,90 euro per le elevate professionalità. Da questo deriva che, al netto degli anticipi già corrisposti a dicembre 2023, per effetto della firma del CCNL, 57,00 euro circa per gli operatori; 60,00 euro per gli assistenti; 73,00 euro per i funzionari e 100,00 euro per le elevate professionalità. 
Nell’incontro del 24 settembre 2024, l’Aran ha illustrato una nuova bozza, con la quale introduce un nuovo istituto e modifica, per certi aspetti, alcuni istituti già presenti nel CCNL 2019-2021. Da parte delle OO.SS. sono state chieste delle norme più stringenti sulle procedure di contrattazione stabilite dal CCNL 2019-2021 che hanno subordinato la determinazione dei differenziali attribuibili alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate e decise dalla contrattazione integrativa, togliendo il veto del Mef che pone il limite del 50%. Sono stati proposti all’Aran interventi sulla pianificazione delle ferie, frazionamento congedi parentali, assenze per malattia, diritto allo studio, welfare aziendale. La vera novità è l’Age management, vale a dire una norma programmatica riguardante forme surrettizie di superamento dell’età pensionabile.
Occorre anche affrontare due problemi: rinunce alla presa di servizio dei neoassunti e le dimissioni volontarie del personale. Il prossimo incontro è fissato per martedì 8 ottobre 2024. 

Locazioni brevi: aggiornamento termini e modalità di trasmissione dati dal Ministero dell’interno ad AdE

È stato aggiornato l’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020 recante disposizioni relative ai criteri, ai termini e alle modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 settembre 2024, n. 367923).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto MEF 11 novembre 2020, il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, trasmessi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del TULPS, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall’Allegato A e dalle relative specifiche tecniche.

 

In attuazione delle disposizioni contenute sempre nello stesso articolo 2, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato “Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto Decreto che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati, di cui all’art. 109, comma 3 del TULPS, dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate.

Si tratta, in particolare, dei dati elencati nell’Allegato tecnico al Decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.

 

Gli aggiornamenti apportati all’allegato A del decreto sopra menzionato sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, il quale, contestualmente alla trasmissione degli aggiornamenti, ha anche espresso anticipatamente l’assenso all’adozione del presente atto direttoriale, con la nota del 9 maggio 2024, n. 224277, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 2, comma 1, del decreto 11 novembre 2020.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: trasmissione della piattaforma rivendicativa

Al centro delle richieste delle OO.SS. vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori 

Nelle scorse settimane le organizzazioni sindacali di categoria Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs-Uil hanno trasmesso all’associazione datoriale Anaste la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai circa 20mila addetti del terzo settore socio-sanitario assistenziale. Il documento inviato punta a garantire maggiori tutele e diritti per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, nonchè a migliorare la qualità dei servizi e ridurre le disparità normative e salariali esistenti nel comparto.
Al centro delle richieste delle OO.SS. vi è il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori e l’armonizzazione dei salari con quelli di altri contratti già siglati nel comparto socio-sanitario assistenziale attraverso l’innalzamento del livello delle retribuzioni. In materia di malattia e infortunio si richiede la revisione del trattamento economico, con il riconoscimento del 100% della retribuzione, l’aumento del periodo di comporto e l’introduzione di specifiche forme di congedo e di permessi retribuiti. Viene proposta l’introduzione della quattordicesima mensilità e della previdenza complementare, nonché l’estensione delle indennità professionali a tutto il personale socio sanitario.

I Sindacati puntano anche ad una revisione del sistema di classificazione del personale, attraverso la valorizzazione delle competenze e delle responsabilità delle diverse professioni presenti nei luoghi di lavoro, nonchè ad una revisione delle politiche sugli orari di lavoro, con il superamento dell’attuale sistema plurisettimanale e della banca ore in negativo. Tra i temi attenzionati anche il rafforzamento delle relazioni sindacali ed una regolamentazione dello smart working, al fine di garantire diritti come la disconnessione e una maggiore flessibilità organizzativa.
Sul mercato del lavoro le organizzazioni sindacali hanno ribadito la centralità del lavoro a tempo indeterminato, auspicando una riduzione del numero di ore di lavoro supplementare per scongiurare forme di part-time involontario in favore di un meccanismo di consolidamento dell’orario di lavoro supplementare, anche prevedendo l’aumento delle percentuali di stabilizzazione per i contratti a tempo determinato.