Rivalutati, con decorrenza dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Lo rende noto l’INAIL con la circolare del 15 settembre 2022, n. 35.
Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2020 e il 2021 – pari all’1,9%. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. del 2 agosto 2022, n. 143, ha disposto la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, nella medesima misura, con decorrenza 1° luglio 2022.
Campo di applicazione
La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022. In particolare:
– per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. Gli importi saranno erogati con il rateo di rendita del mese di novembre 2022;
– per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.
Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza.