Rinnovato il CCNL del Noleggio Anav

Siglato il  rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, scaduto il 31 dicembre 2020.

L’accordo, in attesa di pubblicazione dalle parti, che avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede:.


– una somma una tantum di 100 euro per il periodo pregresso da erogare in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di novembre 2022 e maggio 2023;


– un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023;


– l’aumento dell’attuale valore del ticket restaurant a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;


– un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 per il Fondo Tpl salute finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;


– l’introduzione di uno nuovo elemento retributivo, denominato ERG, pari a 150 euro l’anno e a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.

INL: competenza a decidere per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato


L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sull’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari (Nota 2016/2022).


 


Per i ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
L’INL richiama le istruzioni fornite con lettera circolare del 29.12.2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì della necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni, nonchè dell’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Laddove il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.


Codatorialità nelle reti di impresa: impresa referente per comunicazioni di assunzione

Nell’ambito delle reti di impresa, quella individuata come referente per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità, può legittimamente trasmettere le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE pur non rivestendo il ruolo di co-datore dello specifico rapporto di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 10 ottobre 2022, n. 2015)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito dei contratti di rete d’impresa (UNIRETE), e in particolare l’impresa legittimata ad effettuare le comunicazioni.
La norma di riferimento (D.M. n. 205/2021) individua due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:
– l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;
– l’impresa retista alla quale viene imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumono il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
L’INL precisa che dal punto di vista normativo non vi sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto, ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.
Dal punto di vista tecnico, osserva l’INL, l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1° codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, deve semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, deve necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
Infine, l’INL precisa, che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientrano anche la cd. “rete soggetto”, in quanto dotata di personalità giuridica propria, autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste.

Firmato l’accordo economico per gli enti aderentin a Federcasa



 


Raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo 2019-2021 per i dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA.


Con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 65,00 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.



































































































LIVELLO

MINIMITABELLARI

PARAMETRO

65 Euro su B1

NUOVO 1 DICEMBRE 2021

Q1 3.134,44 220 105,93 3.240,37
Q2 2.700,91 190 91,48 2.792,39
AS 2.495,46 176 84,74 2.580,20
A1 2.287,54 162 78,00 2.365,54
A2 2.121,59 150 72,22 2.193,81
A3 1.951,35 138 66,44 2.017,79
BS 1.928,34 137 65,96 1.994,30
B1 1.873,97 135 65,00 1.938,97
B2 1.779,45 128 61,63 1.841,08
B3 1.685,47 121 58,26 1.743,73
C1 1.645,47 118 56,81 1.702,28
C2 1.584,64 114 54,89 1.639,53
C3 1.534,83 110 52,96 1.587,79
DS 1.528,83 108 52,00 1.580,83
D1 1.440,32 103 49,59 1.489,91
D2 1.391,88 100 48,15 1.440,03


Le parti convengono che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo sopra richiamato, saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:


– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;


–  1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;


– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023;


Gli importi di cui sopra saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021”, produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021 e saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.


Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di Dicembre 2022 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2022-2024.


 


Una tantum


Le Parti confermano altresì in favore del personale in forza nelle aziende associate alla data di sottoscrizione del presente accordo, il riconoscimento di un importo Una Tantum.


Tale importo, da intendersi a integrale copertura del periodo trascorso anche a titolo di carenza contrattuale e ciò sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, è pari a € 900,00 lordi, in relazione al parametro B1, detratta l’IVC già corrisposta dalle aziende, e sarà riparametrato sulla base della scala contrattuale applicata.


La somma una tantum sopra richiamata sarà riconosciuta unitamente alle competenze del mese di dicembre 2022.


L’importo a titolo di una tantum è privo di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verrà corrisposto in misura frazionata/ridotta in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021 e all’orario di lavoro part-time o full-time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione



































































LIVELLO

PARAMETRO

Una Tantum 900 Euro su B1

Q1 220 1466,67
Q2 190 1266,67
AS 176 1173,33
A1 162 1080,00
A2 150 1000,00
A3 138 920,00
BS 137 913,33
B1 135 900,00
B2 128 853,33
B3 121 806,67
C1 118 786,67
C2 114 760,00
C3 110 733,33
DS 108 720,00
D1 103 686,67
D2 100 666,67

INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni


L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.


Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).


Esercizio del diritto di critica: esclusa la giusta causa di licenziamento


L’esercizio del diritto di critica da parte della lavoratrice che esterni la sua contrarietà all’espletamento di un corso di formazione e alle finalità dello stesso non può costituire giusta causa di licenziamento. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28515.


La Corte d’appello di Napoli dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice, alla quale la società datrice aveva contestato, quale condotta posta a base del recesso, l’esternazione, durante un corso di formazione e alla presenza dei colleghi di lavoro, della sua contrarietà all’espletamento dell’attività di formazione e alle finalità della stessa, in maniera tale da arrecare grave disturbo all’espletamento del corso stesso, nonché l’invito rivolto ai colleghi di lavoro presenti a non subire gli atteggiamenti, a suo dire, inquisitori della società.


I giudici di merito, rilevavano, a fondamento della decisione, che l’episodio contestato all’origine del provvedimento espulsivo non appariva grave sia nella sua portata soggettiva che sotto il profilo oggettivo. Nell’ ambito della valutazione di proporzionalità compiuta, la stessa Corte teneva conto del periodo di servizio prestato dalla dipendente, dell’assenza di precedenti disciplinari, della posizione della dipendente stessa all’interno dell’organizzazione aziendale, delle modalità di commissione delle violazioni e dell’ inesistenza di un danno provocato all’azienda. Ciò posto, giudicava eccessiva la sanzione espulsiva irrogata alla medesima lavoratrice.
Tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione dalla società.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che la società ricorrente, da un lato, aveva contestato, nel caso di specie, comportamenti della lavoratrice reputati, di contro, dai giudici di merito non provati o non provati nei termini addebitati e, dall’altro, aveva dedotto che il dovere di collaborazione e di correttezza può ritenersi violato anche quando il dipendente assuma una posizione di aperto contrasto verso il piano organizzativo e di riqualificazione dell’azienda e/o con un corso di formazione per i dipendenti, incitando anche gli altri lavoratori a non collaborare.
Sul punto il Collegio ha osservato che la Corte territoriale non aveva considerato provata una condotta di incitamento, avendo tenuto conto soltanto della condotta che la stessa dipendente aveva riconosciuto, ossia di essersi rivolta agli altri colleghi per esortarli a non subire gli atteggiamenti inquisitori della società nei corsi.


Premesso, dunque, che la società rappresentava i fatti contestati alla lavoratrice in termini difformi da quelli accertati, molto più riduttivamente, dai giudici di merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso. Quest’ultimo, difatti, incentrandosi sull’aver la Corte di merito negato la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, da un lato, criticava l’apprezzamento delle circostanze del caso concreto compiuto in secondo grado e, dall’altro, non teneva conto di quanto effettivamente il giudicante aveva reputato provato e, tuttavia, ritenuto insufficiente a fondare una giusta causa di licenziamento.


In proposito è stato ribadito dalla Corte che la giusta causa di licenziamento, quale nozione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delinea un modello generico che deve essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se privo, come nel caso in esame, di errori logici o giuridici.

Area Legno-Lapidei Artigianato: una tantum a ottobre

 



 


  Spetta, con la retribuzione del mese di ottobre 2022, la prima seconda e ultima di una tantum per i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei


 


L’accordo sottoscritto a maggio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” è stato erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


INPS: indicazioni operative sull’estensione dell’indennità una tantum


L’Inps ha fornito indicazioni operative sull’estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori (Circolare 7 ottobre 2022, n. 111).

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “10/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di ottobre 2022 l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 10;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore già in uso “35”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
In tutti i casi in cui sia necessario, invece, procedere con la regolarizzazione del mese di luglio, la stessa potrà essere effettuata per il tramite dell’elemento V1 Causale 5 dove il <MeseRif> dell’elemento <RecuperoSgravi> deve avere il valore 07.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022 nelle denunce Posagri delle competenze del mese di ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.


Nuova contribuzione per la Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia



In armonia con le disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


























































Contributi

Totale (%)

Quota impresa (%)

Quota lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo Ape Nazionale (FNAPE) – Importo minimo € 30,00 2,17 2,17
Fondo Prepensionamenti (ex contributo “lavori usuranti”) 0,20 0,20
Fondo Incentivo Occupazione 0,1 0,1
Contributo Formazione Professionale 1 1
Quota Provinciale Adesione Contrattuale 1,48 0,74 0,74
Quota Nazionale Adesione Contrattuale 0,444 0,222 0,222
TOTALE CONTRIBUTI 7,644 6,307 1,337
Fondo RLST per le imprese che non hanno RLS interno 0,15 0,15
TOTALE CONTRIBUTI 7,794 6,457 1,337
Contributo Fondo Sanitario Operai 0,60 0,60

Reddito/Pensione di cittadinanza: aggiornamento domanda telematica

Nel modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza la dichiarazione riguardante le misure cautelari e le condanne riferita al richiedente è stata distinta da quella dei familiari (Inps – Messaggio 07 ottobre 2022, n. 3684).

Tra i requisiti per l’accesso al reddito/pensione di cittadinanza è prevista, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluni reati individuati dalla normativa (art. 7, co. 3, D.L. n. 4/2019) di riferimento.
A tal fine, il modello di domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc) prevede la dichiarazione di assenza di misure cautelari e delle condanne definitive.
L’Inps precisa che il “Quadro F” del modello di domanda telematica (Condizioni necessarie per godere del beneficio), nella parte riferita alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne, è stato modificato separando la dichiarazione relativa al richiedente da relativa ai componenti del nucleo familiare.
La domanda è accessibile via web ai seguenti indirizzi:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.